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LEGGE 2 aprile 1951, n. 315

Modificazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171, recante agevolazioni per lavori di riparazione dei danni causati dall'alluvione dell'ottobre 1949 in Campania e nel Molise.

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Testo in vigore dal:  1-6-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1950 previsto dall'art. 2 della legge 6 marzo 1950, n. 171, è prorogato al 31 dicembre 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI