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LEGGE 15 marzo 1951, n. 191

Istituzione di un punto franco nel porto di Messina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  18-4-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito nel porto di Messina un "punto franco".
Esso comprende le aree della zona falcata della superficie di circa metri quadrati 144.000 delimitata verso mare dal ciglio delle banchine del porto e verso terra da una linea che ha per origine l'angolo nord-est della darsena di levante a metri 20 dal muro di cinta della zona di pertinenza della marina militare denominata "Difesa militare marittima", segue una curva di raggio di metri 100 e dello sviluppo di metri 178,35; indi un rettifilo lungo metri 143,20 parallelo e distante metri 72 dal primo tratto, verso ovest, del muro di cinta del deposito della C.I.P., poscia una curva di raggio di metri 321,27 e sviluppo metri 156,36, segue un rettifilo lungo metri 136 e poi, piegando ad angolo retto verso ovest per una lunghezza di metri 20 e successivamente ad angolo retto verso sud, segue un rettifilo lungo metri 423. Dall'estremo sud di detto rettifilo la linea segue il ciglio interno della progettata strada larga metri 10 che dalla litoranea porta alla testata Norimberga, fiancheggiando l'area della calata sudovest dello sporgente Norimberga destinata alla costruzione dei silos di carbone delle ferrovie dello Stato.