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LEGGE 13 marzo 1951, n. 187

Norme interpretative ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, ed altre provvidenze a favore della bachicoltura.

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Testo in vigore dal:  17-4-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la corresponsione dei contributi autorizzati dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 662, sui bozzoli prodotti nell'annata 1947, l'accertamento circa la campagna di provenienza, delle partite di bozzoli per le quali vengono richiesti i contributi è demandato all'Ente nazionale serico che, ove lo ritenga opportuno, provvede sentita la Commissione di cui all'art. 7 del decreto stesso.
Contro la decisione dell'Ente, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, con provvedimento definitivo, sentito il Ministero del tesoro.