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LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

Norme per la elezione dei Consigli provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
Testo in vigore dal:  28-3-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta-provinciale.