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LEGGE 18 gennaio 1951, n. 61

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche.

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Testo in vigore dal:  11-3-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui fino all'ammontare di cinque miliardi per gli scopi di cui al successivo art. 2, con ammortamento in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione.