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LEGGE 9 gennaio 1951, n. 204

Onoranze ai Caduti in guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  22-4-1951 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti, istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132, in sostituzione del Commissario del Governo previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877, esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa.
I poteri già spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per le leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, sono attribuiti al Ministro per la difesa.