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LEGGE 9 gennaio 1951, n. 10

Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1981)
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Testo in vigore dal:  7-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concessa un'indennità:
a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorità italiane;
b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;
c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorità italiane;
d) per i danni, immediati e diretti, causati a beni dalle requisizioni di cui alla lettera a);
e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.