stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 gennaio 1951, n. 32

Modificazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  23-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le modificazioni seguenti:
"La vacazione di cui all'art. 31 è fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.
La vacazione di cui all'art. 32 è fissata in lire 320 all'ora per il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33 sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti, quelle del secondo comma dello stesso articolo in lire 200 per il geometra e lire 150 per gli aiutanti.
L'aliquota per le opere d'importo fino a lire 10 milioni prevista per la categoria I, lettera D, della tabella H è fissata in lire 4,10".