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LEGGE 4 gennaio 1951, n. 112

Modificazioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 413, concernenti decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie a contributo statale.

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Testo in vigore dal:  25-3-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, è sostituito dai seguenti:
"I Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, ciascuno per le cooperative edilizie rispettivamente sottoposte alla loro vigilanza, assegneranno altri alloggi, possibilmente di uguale consistenza e valore, che si siano resi disponibili nella stessa od in altra cooperativa a contributo statale per effetto delle decadenze pronunciate nella rispettiva competenza, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, ai soci già dichiarati decaduti o radiati in applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, e del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che non si trovino in condizioni di ottenere la reintegrazione prevista nel presente e nel precedente art. 4, perché l'alloggio originariamente ad essi spettante ha formato oggetto di trasferimento per successione o per atto tra vivi.
"Analoga assegnazione sarà disposta a favore degli eredi dei soci indicati nel comma precedente e a favore di coloro che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni previste nel presente decreto".