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LEGGE 3 gennaio 1951, n. 46

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (6° provvedimento).

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Testo in vigore dal:  17-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----