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LEGGE 3 gennaio 1951, n. 27

Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/1976)
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Testo in vigore dal:  17-2-1951 al: 29-1-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e alterazione di tabacco.


Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole è punito:
1) con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;
2) con la multa da lire 25 mila a lire 80 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio.
La multa è ridotta da un terzo alla metà quando la quantità del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento.
Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione e manipolazione.
Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate da un terzo a due terzi.