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LEGGE 8 luglio 1950, n. 934

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei e del Protocollo per l'applicazione provvisoria dell'Accordo suddetto, firmati a Parigi il 16 ottobre 1948, nonchè del Protocollo addizionale n. 2 firmato a Parigi il 31 marzo 1949.

Testo in vigore dal:  4-12-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi europei firmato a Parigi il 16 ottobre 1948.