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LEGGE 13 ottobre 1950, n. 923

Organici provvisori degli ufficiali della Aeronautica militare.

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Testo in vigore dal:  16-12-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

A decorrere dal 1 gennaio 1948 e nell'attesa che siano stabiliti gli organici definitivi degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, gli organici degli anzidetti ufficiali sono fissati nella consistenza risultante dall'annessa tabella.
Gli organici provvisori di cui al precedente comma possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, ma le eventuali variazioni non potranno in nessun caso comportare aumenti di spesa. La facoltà può essere esercitata fino al 31 dicembre 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI