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LEGGE 10 ottobre 1950, n. 870

Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra.

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Testo in vigore dal:  24-11-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli aspiranti di complemento della Marina, caduti in azioni di combattimento o deceduti in seguito a ferite riportate in dette azioni durante il conflitto 1940-45, o in Africa orientale, dopo il 2 ottobre 1935, possono essere nominati sottotenenti o guardiamarina di complemento nell'arma, corpo o servizio di appartenenza, quale tributo d'onore "alla memoria".