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LEGGE 30 luglio 1950, n. 587

Modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria "Italia".

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Testo in vigore dal:  1-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 2. - È sostituito dal seguente:
I proventi della Lotteria nazionale "Italia", al netto della tassa di bollo, delle spese di organizzazione ed esercizio e dell'ammontare complessivo dei premi, sono ripartiti a favore dei seguenti enti nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1° Croce Rossa italiana . . . . . . . . . . . . . . 30 per cento 2° Ente "Il villaggio del fanciullo" di Gallipoli. . 20 per cento 3° Consorzio per la difesa della gondola di Venezia. 15 per cento 4° Ente "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 per cento 5° Confederazione delle Misericordie, con sede in Firenze. 10 per cento
6° Federazione "Pro infanzia mutilata" . . . . . . . 15 per cento

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

DENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre

1947, n. 1328, è ratificato con la seguente modificazione: Art. 2. - È sostituito dal seguente:

I proventi della Lotteria nazionale "Italia", al netto della tassa

di bollo, delle spese di organizzazione ed esercizio e dell'ammontare

complessivo dei premi, sono ripartiti a favore dei seguenti enti nella misura a fianco di ciascuno indicata: 1° Croce Rossa italiana . . . . . . . . . . . . . . 30 per cento 2° Ente "Il villaggio del fanciullo" di Gallipoli. . 20 per cento 3° Consorzio per la difesa della gondola di Venezia. 15 per cento 4° Ente "Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 per cento

5° Confederazione delle Misericordie, con sede in Firenze. 10 per cento 6° Federazione "Pro infanzia mutilata" . . . . . . . 15 per cento

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950 DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI