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LEGGE 15 marzo 1950, n. 187

Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939, relativa alla riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie, nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine.

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Testo in vigore dal:  20-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per la presentazione delle domande di sussidio di cui all'art. 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939, relativa alla riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine, è fissato un nuovo termine di 90 giorni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
Sono considerate valide le domande presentate dopo il 31 dicembre 1949, scadenza del termine fissato nel sopracitato articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1950

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI