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LEGGE 21 novembre 1950, n. 1015

Modificazione degli stipendi dell'interprete di 3ª classe, grado 9°, del personale delle stazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  13-1-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli stipendi per il grado 9° - interprete di 3ª classe - indicati nell'aggiunta all'allegato A (personale delle stazioni) al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, annessa alla legge 8 luglio 1949, n. 439, sono sostituiti - con effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima - da quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge.