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LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1137

Proroga della facoltà concessa all'Ente Zolfi italiani di garantire un prezzo minimo di ricavo per gli zolfi grezzi posti dai produttori a disposizione dell'Ente.

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Testo in vigore dal:  7-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il periodo stabilito nel secondo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1940, n. 287, entro il quale l'Ente Zolfi italiani è autorizzato a garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a sua disposizione dai produttori, è prorogato sino all'esercizio 1 agosto 1950-31 luglio 1951.
Il terzo comma dell'art. 3 della legge predetta è sostituito dal seguente:
"La misura del prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà stabilita con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente Zolfi italiani".