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LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1117

Maggiore spesa di lire 60.000.000 per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati, per effetto del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, al Ministero della pubblica istruzione.

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Testo in vigore dal:  14-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La spesa di L. 405.685.000 autorizzata con la legge 31 ottobre 1949, n. 780, per i servizi in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, è aumentata di L. 60.000.000.
La maggiore somma di cui al comma precedente sarà destinata, quanto a L. 50.000.000, a rimborso di enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni presso i convitti e collegi a favore di alunni appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646; e quanto a L. 10.000.000, a contributi a favore di enti, fondazioni, associazioni, istituti e comitati che curano l'istruzione dei reduci, previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 e dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello,Stato 14 febbraio 1947, n. 27.