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LEGGE 28 dicembre 1950, n. 1023

Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

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Testo in vigore dal:  31-12-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad usi di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1950, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944, e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460.
La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.