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LEGGE 12 dicembre 1950, n. 1046

Elevazione a 40 milioni del limite entro il quale il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese del servizio escavazioni portuali.

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Testo in vigore dal:  20-1-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

In deroga all'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, il limite dell'importo delle aperture di credito occorrenti ai pagamenti per il funzionamento del servizio delle escavazioni portuali del Ministero dei lavori pubblici è portato, per ciascuna, a lire quaranta milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1950

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI