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LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1115

Applicazione per l'anno 1949, ai Comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

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Testo in vigore dal:  14-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci dei Comuni della provincia di Gorizia hanno effetto anche per l'anno 1949.
Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potrà superare l'importo complessivo di lire 100.000.000, da ripartirsi fra i Comuni deficitari, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.