stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1096

Mantenimento in servizio, per gli anni scolastici 1949-50 e 1950-51, del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo.

nascondi
Testo in vigore dal:  2-2-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I presidi, i direttori e i professori degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica e delle scuole e dei corsi di avviamento professionale che si trovino nelle condizioni stabilite dal regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1 ottobre 1949, sono mantenuti in servizio per l'anno scolastico 1949-50, a loro domanda, e purché siano riconosciuti idonei a prestare opera proficua alla scuola.
Sono altresì mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle stesse condizioni, coloro che furono trattenuti nell'anno scolastico 1948-49, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1949 abbiano compiuto il 70° anno di età.