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LEGGE 9 dicembre 1950, n. 1087

Autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi per consentire interventi a favore dell'agricoltura.

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Testo in vigore dal:  31-1-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di 8 miliardi così ripartiti:
a) lire 4 miliardi per la concessione di contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31;
b) lire 1300 milioni per spese ed erogazioni di contributi per la difesa fitosanitaria e antigrandine;
c) lire 400 milioni per spese e contributi per la istruzione pratica dei contadini, l'impianto e la conduzione dei campi dimostrativi;
d) lire 600 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;
e) lire 800 milioni per l'incremento delle attività di ricerca e di sperimentazione agraria e meccanicoagraria;
f) lire 600 milioni, per l'attrezzatura degli organi compartimentali e provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per gli oneri di carattere generale;
g) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e lo sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione dei vivai consortili.