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LEGGE 30 novembre 1950, n. 996

Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  6-1-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I provvedimenti adottati dai prefetti nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sono provvedimenti definitivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1950

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: SEGNI