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LEGGE 30 novembre 1950, n. 1045

Autorizzazione della spesa di L. 250.000.000 per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

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Testo in vigore dal:  6-1-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la ulteriore spesa di lire 250.000.000 in aggiunta a quella di lire 280.000.000 di cui all'art. 5, comma quarto, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.