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LEGGE 30 novembre 1950, n. 1000

Facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni per alcune categorie di personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato a mezzo di ordini di accreditamento.

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Testo in vigore dal:  23-12-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il pagamento delle retribuzioni al personale civile non di ruolo è data facoltà alle Amministrazioni dello Stato di provvedervi, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni, a mezzo aperture di credito di importo, ciascuna, non superiore a lire 20.000.000, sempre che non sia possibile la emissione di mandati diretti e di ruoli di spese fisse.