stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 novembre 1950, n. 963

Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati.

nascondi
Testo in vigore dal:  13-12-1950
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I contratti indicati nell'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria 1950-51 nelle località nelle quali ciò sia richiesto da esigenze di carattere particolare, per le conseguenze che l'esecuzione delle disdette, anche in relazione alla loro entità numerica, può produrre, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1 gennaio ed il 1 marzo 1950, la proroga di cui ai comma precedente può essere concessa fino al termine della corrispondente annata agraria 1951-52.