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LEGGE 16 novembre 1950, n. 979

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra a militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 anche dopo la cessazione delle ostilità.

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Testo in vigore dal:  16-12-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 1. - È sostituito dal seguente:
"Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45".