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LEGGE 16 novembre 1950, n. 912

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, relativo ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

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Testo in vigore dal:  29-11-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, è ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 6-bis (nuovo). - "Il posto di archivista capodisegnatore, al Consiglio superiore di sanità (gruppo C, grado 9°) è trasferito nel ruolo degli applicati tecnici di sanità (gruppo C). Detto posto può essere conferito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, sentito il Consiglio di amministrazione, al primo applicato tecnico di sanità (gruppo C, grado 9°) dopo tre anni di effettivo servizio, oppure, a scelta, agli applicati tecnici di sanità di prima classe (gruppo (1, grado 10°) dopo sette anni di effettivo servizio.
L'archivista capo-disegnatore di cui al precedente comma, consegue la promozione al grado B°, con la qualifica di coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanità, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dopo tre anni di effettivo servizio".
Al ruolo organico del personale tecnico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica annesso al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ruolo applicati tecnici di sanità (gruppo C)
Numero
Grado Denominazione dei posti
8°- 9° - Archivista capo-disegnatore, oppure coa-
diutore tecnico del Consiglio superiore
di sanità.............................. 1
9° - Primo applicato tecnico di sanità........ 1
10° - Applicati tecnici di sanita di 1ª classe. 5
11° - Applicati tecnici di sanita di 2ª classe. 6
12° - Applicati tecnici aggiunti............... 6
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Totale... 19
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Il ruolo dei tecnici, gruppo C, è soppresso.