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LEGGE 16 novembre 1950, n. 1005

Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianità delle guardie scelte di pubblica sicurezza a vice-brigadiere.

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Testo in vigore dal:  12-1-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le guardie scelte di pubblica sicurezza con almeno 15 anni di effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di adeguata capacità, diligenza e buona condotta e non abbiano riportato nell'ultimo triennio punizioni di rigore o rimprovero solenne, possono conseguire la promozione a vice-brigadiere per anzianità e merito.
Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a prescindere dal relativo limite di età, in seguito all'esito favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non può superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di vice-brigadiere.
La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1950

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: SEGNI