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LEGGE 4 novembre 1950, n. 916

Proroga al 30 giugno 1950 della temporanea facoltà attribuita alle Amministrazioni militari di tenere i conti relativi ai materiali soltanto a quantità e non a valore.

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Testo in vigore dal:  14-12-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366, sono applicabili fino al 30 giugno 1950 a decorrere dal 1 gennaio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1950

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI