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LEGGE 4 novembre 1950, n. 1043

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri.

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Testo in vigore dal:  20-1-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, è sostituito dal seguente:
"L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri viene effettuata:
a) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili;
b) nella misura di un terzo dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi soggetti a ferma o a rafferma;
c) nella misura di un sesto dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra gli appuntati e i carabinieri soggetti a ferma o a rafferma nonché fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di età e siano in possesso della licenza di scuole medie inferiori.
I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera a) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere b) e c) in ragione proporzionale.
I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera b) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera c\ e viceversa.
I provenienti dai civili dovranno:
possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori;
aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che provengono dalle Forze armate il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia il grado da essi rivestito. Coloro che siano stati assoggettati a procedura di discriminazione debbono essere stati discriminati;
essere celibi o vedovi senza prole;
possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione;
essere di statura non inferiore a metri 1,70;
avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;
avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.
I militari in servizio dell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera c), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalità stabilite negli articoli 2 e 3 del presente decreto per i candidati al concorso di cui alla lettera a).
Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Quelli che per non conseguita idoneità al grado di vicebrigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno fatti rientrare alle rispettive legioni di provenienza".