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LEGGE 31 ottobre 1950, n. 849

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1951.

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Testo in vigore dal:  15-11-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).