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LEGGE 27 ottobre 1950, n. 909

Modalità di pagamento per la erogazione delle spese da effettuare in applicazione del piano E.R.P. per l'agricoltura e dei contributi previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31.

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Testo in vigore dal:  13-12-1950

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, fino al 30 giugno 1953, a provvedere al pagamento dei contributi e delle spese di cui alle lettere e), f) ed h) dell'art. 1 ed alle lettere a), c) ed f) dell'art. 4 della legge 23 aprile 1949, n. 165, a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Il limite stabilito dal citato art. 56 e successive modificazioni è elevato, per l'erogazione di cui al primo comma, a L. 10.000.000.