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LEGGE 27 ottobre 1950, n. 904

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni riguardanti l'Ente Zolfi italiani.

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Testo in vigore dal:  12-12-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 287, è elevato, per l'esercizio 1 agosto 1949-31 luglio 1950, a lire venti milioni.