stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 ottobre 1950, n. 984

Autorizzazione di un limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) del contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di case per gli impiegati dello Stato.

nascondi
Testo in vigore dal:  4-1-1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il limite di impegno di lire 85 milioni per la concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo di cui all'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi da assegnarsi a funzionari del Ministero del tesoro e dei lavori pubblici.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui sopra saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 e fino all'esercizio 1983-1984, in ragione di annue lire 85.000.000.