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LEGGE 13 ottobre 1950, n. 953

Facilitazioni ferroviarie per il rientro in Alto Adige di optanti reintegrati nella cittadinanza italiana.

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Testo in vigore dal:  24-12-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dalla entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il 31 dicembre 1952 è concessa per una sola volta sulle ferrovie dello Stato la riduzione del 25 per cento sui prezzi della tariffa n. 1 per i viaggi in terza classe che saranno effettuati dagli alto-atesini reintegrati nella cittadinanza italiana, dalla stazione di confine italiana fino alla località di nuova residenza in Alto Adige.