stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 926

Proroga, con modificazioni, della efficacia della legge 6 novembre 1948, n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio e del commissariato, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  17-12-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 6 novembre 1948, n. 1473, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1949 fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si intendono estese ai materiali del servizio sanitario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI DE GASPERI - PELLA PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI