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LEGGE 13 ottobre 1950, n. 861

Norme provvisorie per il pagamento di interessi sui titoli al portatore del Debito redimibile 3 per cento netto, per i quali siano esaurite le cedole.

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Testo in vigore dal:  4-11-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il pagamento delle rate d'interessi, relativamente ai titoli al portatore del Debito redimibile 3 per cento netto, creato con legge 15 maggio 1910, n. 228, che siano rimasti privi di cedole, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, dalle Sezioni di tesoreria provinciale, in base alla presentazione dei titoli ed a domanda, in carta libera da compilarsi dall'esibitore, in duplice esemplare.
La Sezione di tesoreria provinciale accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata d'interessi, per la quale non era unita al titolo la relativa cedola, riscontrerà la regolarità della domanda, in corrispondenza con le risultanze dei titoli, e, previa osservanza delle ulteriori formalità prescritte, darà corso - se nulla vi osti - al pagamento richiesto applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisce.
Su un esemplare della domanda, che, previo riscontro della regolarità di essa, e dell'avvenuta apposizione del bollo di pagamento sul titolo, sarà munito del visto da parte del capo della Sezione di tesoreria o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere vi apporrà la propria firma.
L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti, distintamente dagli altri documenti contabili e con elenco riassuntivo.