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LEGGE 13 ottobre 1950, n. 846

Adeguamento dei limiti di valore per l'autorizzazione degli acquisti da parte degli Istituti ecclesiastici e degli Enti di culto.

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Testo in vigore dal:  1-11-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite di valore previsto dall'art. 9, capoverso, della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'applicazione del Concordato con la Santa Sede, è aumentato di venti volte.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI