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LEGGE 13 ottobre 1950, n. 844

Finanziamento da parte dello Stato dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E.N.I.T.).

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Testo in vigore dal:  15-11-1950
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche è fissato per l'esercizio finanziario 1948-49 in lire 190.000.000.
All'onere di cui sopra si farà fronte per L. 188.200.000 con parte delle maggiori entrate indicate nel quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 e per lire 1.800.000 con la somma già stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.