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LEGGE 10 ottobre 1950, n. 896

Stanziamento di fondi per la liquidazione delle spese di trasporto per il rimpatrio di automezzi dall'Eritrea, avvenuto nel 1946.

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Testo in vigore dal:  9-12-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei trasporti è autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio, nei limiti della somma di lire 86 milioni, le spese ammontanti a circa 114 milioni di lire per il rimpatrio dall'Eritrea di autoveicoli, rimorchi e persone, effettuato nel 1946.
La restante somma di lire 28 milioni rimane a carico delle persone e dei proprietari degli automezzi rimpatriati.