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LEGGE 21 agosto 1950, n. 698

Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

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Testo in vigore dal:  10-9-1950

Art. 3


L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.
Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'interno esercita sull'Ente i poteri di vigilanza.
Con lo stesso regolamento sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.
Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale è elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Ente; a norma delle medesime disposizioni è costituito il Consiglio dei revisori.