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LEGGE 10 agosto 1950, n. 876

Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del 50 per cento delle spese sostenute per i trasporti dei materiali inviati da Ginevra in Italia, o in transito per l'Italia, dalla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale.

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Testo in vigore dal:  14-11-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono assunte a carico dello Stato, fino al 30 giugno 1949, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia o in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente alla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale di Ginevra e da questa alle popolazioni dei paesi vittime della guerra.