stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 agosto 1950, n. 730

Elevazione del contributo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'istituto di previdenza ed assistenza per il personale delle ricevitorie per la gestione sussidi di malattia agli agenti rurali.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  4-10-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, quale risulta modificata dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, è stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000.