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LEGGE 10 agosto 1950, n. 725

Concessione di una anticipazione di L. 1400 milioni in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

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Testo in vigore dal:  3-10-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È concessa, da parte dello Stato, a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara una anticipazione nella misura di lire 1400 milioni, senza gravami di interessi, rimborsabili in quindici annualità costanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.