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LEGGE 10 agosto 1950, n. 718

Provvidenze per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'autunno 1949 e delle sistemazioni idraulico-forestali nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Napoli, Salerno, Livorno, Campobasso e Firenze.

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Testo in vigore dal:  30-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per provvedere ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni nell'autunno 1949 alle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale nelle province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento, Foggia, Livorno, Firenze e nel comprensorio del bacino montano del Biferno, in provincia, di Campobasso.