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LEGGE 10 agosto 1950, n. 693

Aumento della sovvenzione per l'esercizio finanziario 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

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Testo in vigore dal:  23-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di cui all'art. 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, ed all'art. 7 della legge 1 aprile 1949, n. 121, è ulteriormente elevata a 7.000.000.000 di lire.
Per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrato recate dalla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (12° provvedimento).