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LEGGE 10 agosto 1950, n. 677

Imputazione degli impegni di spesa per l'applicazione dell'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sul limite di impegno fissato con l'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785.

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Testo in vigore dal:  22-9-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché per la concessione ad Istituti autonomi per case popolari ed a Comuni del contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI